Mutui
.
pagina precedente
pagina successiva
definizione delle circostanze nelle quali può essere riscontrata la violazione usuraria.: l'art. 644 del c.p. terzo comma
infatti prevede che "Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi
che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano
comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione,
quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria".
IL TAEG
La determinazione del tasso di interesse effettivamente applicato deve tenere conto di diversi fattori. La rata di mutuo
o di altro finanziamento è composta da una parte di capitale (che viene restituito) ed un parte di interesse (diciamo il
"costo" del finanziamento). Ritornando all'esempio precedente, supponiamo che la rata del mutuo scadente a gennaio
2000 porti un tasso di interesse, detto tasso nominale, pari al 7,9 % (pertanto al disotto del tasso soglia).
Apparentemente quindi grazie a quel piccolo scarto dello 0,2% rispetto al tasso soglia, il mutuo, o meglio la rata di
mutuo, non può essere considerata usuraria perché il tasso nominale è al disotto del tasso soglia. Può capitare però
che vi siano altre spese che vanno ad incidere sulla rata, come spese di amministrazione, spese di assicurazione e
vari altri costi più o meno occulti che non di rado si vanno a sommare - come voci esterne e distinte - all'importo della
rata di mutuo che può risultare così accresciuta in maniere considerevole. Per la determinazione del tasso di
interesse pertanto dovranno essere calcolate anche queste voci che rientrano nel cosiddetto TAEG, tasso annuo
effettivo globale (o TEG tasso effettivo globale) e verificare se il loro ammontare, in termini percentuali, possa incidere
sulla rata portandola al disopra del tasso soglia.
L'art. 644 c.p. 4° comma stabilisce infatti che "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla
erogazione del credito".
L'ART. 1815 DEL CODICE CIVILE
L'art. 4 della l. 108/96, che ha modificato l'art. 1815, 2° comma c.c. in materia di mutuo, dispone che "Se sono
convenuti interessi usurari, la clausola é nulla e non sono dovuti interessi". Ciò significa che qualora venga accertato
in sede giudiziale che sono stati pattuiti interessi a tassi usurari è dovuta solo ed esclusivamente la restituzione del
capitale e non degli interessi, rendendosi così, di fatto, gratuito il mutuo (ma a nostro avviso la norma è estensibile a
qualunque altro tipo di finanziamento) praticato a tassi usurari.
L'EFFETTO DELLA NUOVA NORMATIVA ANTIUSURA
L'entrata in vigore della nuova normativa antiusura che fissa ad un dato certo ed indiscutibile il tasso usurario , ha
rivoluzionato radicalmente l'interpretazione dei reati d'usura e per la prima volta si è cominciato a parlare di usura
praticata dagli istituti di credito e dagli altri soggetti finanziari, che in alcuni casi hanno subito indagini ed i loro
responsabili sono stati sottoposti a procedimenti penali a causa della pretesa di interessi divenuti eccessivamente alti
rispetto ai limiti di legge. Gli effetti benefici della legge sono apparsi subito tangibili dal momento in cui si è potuto
constatare che i tassi praticati sul mercato andavano via via livellandosi su valori piuttosto omogenei, rimanendo in
molti casi ben al disotto del "tasso soglia di riferimento", sebbene si sia registrata qualche clamorosa eccezione che
induce i consumatori a non dover mai abbassare la guardia.
Gli articoli presenti in questa sezione sono prelevati dal WEB.
Eventuali autori possono chiedere l’immediata rimozione degli stessi.
il sito è stato appena messo on line, i contenuti presenti sono solo una parte di quelli previsti.
Tornate a trovarci per vedere le novità, ma soprattutto, dateci suggerimenti e segnalateci gli errori.
TEMI
SOFTWARE MUTUI
SERVIZI MUTUI