Usura
.
pagina precedente
pagina successiva
Evoluzione della normativa e della giurisprudenza e situazione attuale
"La legge 07 marzo 1996 stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari " infatti l'art. 2 comma. 4
stabilisce che la soglia usuraria è determinata dal "tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1, relativamente alla categoria di operazioni cui il credito è compreso, aumentata
della metà".
Gli articoli 644 e 644 bis del codice penale rilevano le condizioni indispensabili per individuare una situazione di usura :
- un alto tasso di interesse;
- lo stato di bisogno (conosciuto dal creditore) di chi domanda il prestito.
- La giurisprudenza con le seguenti sentenze Cass. 14899/2000; 5286/2000 ha stabilito inoltre che:
al fine di determinare la natura usuraria degli interessi non si considera il momento della stipula del contratto bensì la
corresponsione degli interessi (Cass. 5286/2000 ), il suddetto principio si desume dall’art. 644 ter c.p., introdotto dalla l.
108/96 che così recita: "la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi
che del capitale";
la Legge. 108/96 trova applicazione "limitatamente alla regolamentazione di effetti ancora in corso" quale la dazione
degli interessi (Cass. n° 1126/2000 ).
il tasso usurario viene automaticamente sostituito dal tasso legale ex art. 1284 c.c., qualora gli interessi non fossero
stati corrisposti in tutto o in parte.
il giudice ha il potere di rilevare d’ufficio la nullità della clausola relativa agli interessi usurari, anche se la pattuizione è
antecedente alla l. 108/96 quindi la predetta legge trova immediata applicazione anche nei contatti di mutuo, stipulati
anteriormente ad essa, purché l’obbligazione degli interessi non sia estinta.
Per quanto concerne gli interessi di mora sui mutui bancari va rilevato che la corte di cassazione si è pronunciata stabi-
lendo che gli interessi di mora sono esclusi dalla base di calcolo degli interessi usurari. Quindi poiché la legge
sull'usura prevede una interdipendenza tra il tasso fissato dalla banca d'Italia e tasso applicato dall'istituto di credito
risulta aperta la trattazione dei medesimi interessi di mora classificabili quali corrispettivo del mutuo. Gli stessi interessi
di mora, in sostanza, non vanno considerati nel computo del tasso di usura in quanto solo quest'ultimo è oggetto di
concordato al momento delle trattative. Gli interessi di mora hanno natura risarcitoria, non rientrano quindi nel contesto
di interessi usurari costituiscono altresì una penale disciplinata dall'art. 1384 del codice civile che il giudice secondo
equità può ridurre "d'ufficio".
Gli articoli presenti in questa sezione sono prelevati dal WEB.
Eventuali autori possono chiedere l’immediata rimozione degli stessi.
il sito è stato appena messo on line, i contenuti presenti sono solo una parte di quelli previsti.
Tornate a trovarci per vedere le novità, ma soprattutto, dateci suggerimenti e segnalateci gli errori.
TEMI
TEMI
SOFTWARE USURA
SERVIZI USURA